Discussa alla camera e BOCCIATA dalle destre di governo
Firmatari: Orlando, Serracchiani, Provenzano, Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto, Amendola, Ascani, Bakkali, Berruto, Boldrini, Bonafè, Braga, Casu, Ciani, Cuperlo, D’Alfonso, De Luca, De Maria, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Furfaro, Ghio, Girelli, Gnassi, Guerra, Lai, Malavasi, Mancini, Manzi, Marino, Mauri, Ubaldo Pagano, Peluffo, Porta, Quartapelle Procopio, Toni Ricciardi, Roggiani, Andrea Rossi, Scarpa, Schlein, Simiani, Tabacci, Vaccari
La Camera, premesso che:
sono tanti, ancora troppi, i lavoratori in Italia che non hanno un contratto collettivo di lavoro di riferimento o che si vedono negare una retribuzione corrispondente a quella prevista dai contratti nazionali e che possono essere considerati lavoratori in situazione di povertà proprio per gli stipendi: sono i cosiddetti «working poors», che anche il reddito di cittadinanza escluderebbe da qualsiasi tipo di aiuto pubblico e che ricevono salari al di sotto dei minimi stabiliti dalla contrattazione;
come noto, il primo comma dell’articolo 36 della Costituzione dispone che «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa»;
dopo un lungo processo di valutazione e coinvolgimento delle parti sociali, il 19 ottobre 2022 l’Unione europea ha adottato la direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a salari minimi adeguati nell’Unione europea;
i criteri su cui si è informata la nuova disciplina comunitaria sono riconducibili a quattro obiettivi principali: il salario minimo deve sempre garantire un tenore di vita dignitoso; le norme UE rispetteranno le pratiche nazionali di fissazione dei salari; il rafforzamento della contrattazione collettiva nei paesi in cui è coinvolto meno dell’80 per cento dei lavoratori; il diritto di ricorso per i lavoratori, i loro rappresentanti e i sindacalisti in caso di violazione delle norme;
nel quarto punto del preambolo della suddetta direttiva, si ricorda che la Carta europea sociale (Esc) «Riconosce il diritto di tutti i lavoratori a un’equa remunerazione sufficiente per un tenore di vita dignitoso per sé e per le proprie famiglie. Riconosce inoltre il ruolo dei contratti collettivi liberamente conclusi, nonché dei meccanismi legali di fissazione del salario minimo, per garantire l’effettivo esercizio di tale diritto, il diritto di tutti i lavoratori e datori di lavoro di organizzarsi in organizzazioni locali, nazionali e internazionali per la protezione dei loro interessi economici e sociali e il diritto alla contrattazione collettiva.»;
nel successivo punto 7 del preambolo si ribadisce il principio in base al quale «Migliori condizioni di vita e di lavoro, anche grazie a salari minimi adeguati, vanno a beneficio dei lavoratori e delle imprese dell’Unione, nonché della società e dell’economia in generale, e sono un prerequisito per il conseguimento di una crescita equa, inclusiva e sostenibile. Affrontare le grandi differenze nella copertura e nell’adeguatezza della tutela del salario minimo contribuisce a migliorare l’equità del mercato del lavoro dell’Unione, a prevenire e ridurre le disparità salariali e sociali e a promuovere il progresso economico e sociale e la convergenza verso l’alto. La concorrenza nel mercato interno dovrebbe basarsi su norme sociali elevate, tra cui un livello elevato di protezione dei lavoratori e la creazione di posti di lavoro di qualità, nonché sull’innovazione e sul miglioramento della produttività, garantendo nel contempo condizioni di parità.»;
nell’Unione europea il salario minimo legale è in vigore in grandi Paesi come Francia e Germania e sono soltanto cinque gli Stati, oltre all’Italia, dove non è previsto;
come evidenziato anche nell’ultimo Rapporto Inapp 2022, l’Italia è l’unico Paese dell’area Ocse nel quale, dal 1990 al 2020, il salario medio annuale è diminuito (-2,9 per cento), mentre in Germania è cresciuto del 33,7 per cento e in Francia del 31,1 per cento. Si tratta di un andamento composto, infatti nella decade 1990-2000 e in quella 2000- 2010 i salari in Italia sono cresciuti, seppure con una dinamica piatta, rispettivamente dello 0,7 per cento e del 5,2 per cento. L’ultima decade 2010-2020 è stata quella maggiormente negativa con una caduta del -8,3 per cento. In queste tre decadi è aumentato il divario tra la crescita media dei salari nei Paesi Ocse e la crescita dei salari in Italia progressivamente dal -14,6 per cento (1990-2000), al -15,1 per cento (2000-2010) e, infine, al -19,6 per cento (2010-2020. Allo stesso tempo, questi valori si sono accompagnati ad un andamento della produttività del lavoro che, sebbene meno significativa rispetto a quella degli altri Paesi dell’area, è comunque cresciuta più dei salari, quindi non solo la sua dinamica è stata contenuta, ma non sembrano nemmeno aver funzionato i meccanismi di aggancio dei livelli salariali alla performance del lavoro;
oltre alla ordinaria dinamica delle retribuzioni che ha determinato questi andamenti, uno dei fattori che influiscono sul fenomeno dei working poor è certamente originato dall’ampliarsi dei rapporti di lavoro atipici e, come evidenziato dal rapporto annuale Istat (2020), dalla larga diffusione del lavoro part-time e, in particolare, di quello involontario che si accompagna a un’elevata marginalità dell’occupazione;
ai sensi della richiamata direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio si individua la contrattazione collettiva quale strumento centrale per la tutela dei diritti salariali dei lavoratori, tanto da individuare la soglia dell’80 per cento del tasso di copertura della medesima contrattazione collettiva quale limite minimo, al di sotto del quale gli Stati membri sono tenuti ad adottare un piano d’azione con un calendario chiaro e misure concrete per aumentare progressivamente il tasso di copertura della contrattazione collettiva;
parimenti, il legislatore comunitario con la citata direttiva individua degli impegni specifici per gli Stati membri quali l’adozione di misure: che garantiscano l’accesso effettivo dei lavoratori al salario minimo legale (articolo 8); per garantire che, nell’aggiudicazione e nell’esecuzione di appalti pubblici o contratti di concessione, gli operatori economici e i loro subappaltatori rispettino con gli obblighi applicabili in materia di salari, diritto di organizzazione e contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari (articolo 9); per garantire la raccolta dei dati per monitorare la tutela del salario minimo (articolo 10); per assicurare le informazioni relative ai salari minimi legali e alla protezione dei salari minimi prevista dai contratti collettivi universalmente applicabili (articolo 11); per prevedere il diritto al risarcimento e la protezione contro trattamenti o conseguenze sfavorevoli (articolo 12); per la definizione di appropriate sanzioni applicabili alle violazioni dei diritti e degli obblighi in materia di retribuzioni (articolo 13);
in coerenza con le suddette finalità, nel pieno rispetto del ruolo della contrattazione collettiva e con la tradizione delle relazioni industriali del nostro Paese, il riferimento per la definizione delle retribuzione minima applicabile ai lavoratori del settore privato dovrà coincidere con il valore del trattamento economico complessivo stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
corollario fondamentale per delineare un quadro certo di regole in materia di individuazione dei livelli minimi retributivi, in coerenza con i princìpi costituzionali e comunitari, è quello legato alla definizione e alla disciplina della misurazione della rappresentanza delle organizzazioni sindacali e datoriali, scongiurando il dumping salariale generato dai cosiddetti «contratti pirata»;
secondo l’ultimo report del Cnel, a giugno si contavano in Italia addirittura 985 contratti nazionali vigenti (compresi quelli del settore pubblico), di cui più di metà scaduti da anni. Di questi, tuttavia, soltanto 60 sono riferibili a circa il 90 per cento dei lavoratori dipendenti,
impegna il Governo:
1) ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, per dare piena e tempestiva attuazione ai principi e alle finalità della direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, con particolare riguardo:
a) alla definizione della retribuzione minima legale, da far coincidere con il complessivo trattamento economico non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da applicare a tutti i lavoratori del settore di riferimento, ovunque impiegati nel territorio nazionale, prevedendo in ogni caso che, anche alla luce dei parametri europei e del dettato costituzionale, il trattamento economico corrisposto ai lavoratori non possa essere inferiore a 9,50 euro all’ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali;
b) alla predisposizione di misure che favoriscano l’estensione della contrattazione collettiva ai settori ancora non coperti, prevedendo procedure amministrative che, attraverso il pieno coinvolgimento delle parti sociali e del Cnel in apposite sedi tecniche, individuino, nelle more, soglie minime di retribuzioni applicabili;
c) alla previsione di chiare disposizioni volte ad assicurare che l’applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale sia condizione per poter intrattenere rapporti economici con le pubbliche amministrazioni, nonché per accedere ai benefici di legge previsti dal nostro ordinamento;
d) alla definizione di misure che assicurino il diritto al risarcimento e la protezione contro trattamenti o conseguenze sfavorevoli sul piano salariale, nonché per l’applicazione di appropriate sanzioni in caso di violazioni dei diritti e degli obblighi in materia di retribuzioni;
2) a favorire, per quanto di competenza, la definizione di una disciplina legislativa della misurazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali e datoriali;
3) ad informare costantemente il Parlamento in merito alle misure adottate in materia di applicazione dei salari minimi legali e di applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. (Nuova formulazione)
Seduta del 29 novembre 2022